Il "caso" Franzoni,o...."GIALLO DI COGNE"

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birillino8
view post Posted on 13/11/2008, 15:23 by: birillino8

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Da: Birillino8 Inviato: 12/12/2005 21.13
Da: Birillino8 Inviato: 12/12/2005 0.31

DALLA SENTENZA, PAG. 14

Soprattutto sugli zoccoli, e ancor più sul pigiama, si è ampliamente discusso in contradditorio tra le parti: è infatti rilevante, per motivi già fin d’ora intuibili, che verranno esposti in prosieguo, accertare se l’autore del delitto indossasse tutti, o taluno, dei suddetti capi di abbigliamento.

Questo giudicante si limiterà ad utilizzare per la decisione, e solo ove occorra, i meri accertamenti tecnici, di carattere materiale, della consulenza disposta dal pubblico ministero, e depositata in più tempi, e non terrà in considerazione le valutazioni tecniche eseguite in indagini preliminari nelle consulenze di Pm e difesa, superate dalle successive perizie disposte da questo giudicante e, peraltro, da entrambe le parti viziate da spirito polemico e talvolta tecnicamente poco convincenti.

Quest’ultima considerazione viene spontanea, in particolare, quanto ad una sperimentazione eseguita dai consulenti del Pm e consistita nel portare colpi ad un fantoccio, avente le dimensioni del corpo del bimbo, intriso di sangue di maiale, così credendo di dimostrare che le macchie che si formano sulla casacca del pigiama indossata dall’autore del fatto nella sperimentazione erano simili in tutto a quelle riscontrate, nella realtà, sulla casacca stessa, che quindi si assumeva indossata dall’assassino.

Concretamente, quando nemmeno si conosce lo strumento usato per offendere, se non in termini assolutamente generici, e quando modificando la forza impressa nel colpire e l’angolazione nell’atto ogni dato può essere manifestatamente modificato, una sperimentazione di tal fatto appare priva di valore scientifico e certamente, se ripetuta un elevato numero di volte colpendo il bimbo con oggetti diversi e da parte di varie persone si sarebbero ottenuti, di volta in volta, risultati notevolmente diversi.


Il Giudice da per “certo” che i calzoni fossero indossati, per la casacca invece “è probabile ma non certo” che l’assassino li indossasse.

Secondo l’accusa è in questa posa che l'aggressore ha colpito ed ha imbrattato di sangue la casacca ed i calzoni



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Il Dr. Schmitter, esperto di Bloodstain Pattern Analysis (BPA) fa pervenire alla Procura di Aosta tramite fax l’8-4-2004 un sintetico elaborato di 10 pagine + 8 allegati.


BLOODSTAIN PATTERN ANALYSIS

Metodo scientifico che consente, in relazione alla dimensione, alla forma e ad altre caratteristiche delle macchie di sangue riscontrate sulla scena del delitto, di accertarne la direzione di provenienza.




DALLA SENTENZA, PAG. 15

Il Dr. Schmitter, perito nominato da questo giudicante, ha ritenuto nel sintetico elaborato depositato e, molto più diffusamente e nel pieno contradditorio coi consulenti della difesa, nelle due udienze successive, che i pantaloni del pigiama fossero certamente stati indossati dall’autore del reato, mentre quanto alla casacca il perito non ha potuto esprimere certezza, e ha dichiarato di propendere, piuttosto, per la tesi negativa. La perizia del Dr. Schmitter ha dato luogo a vive reazioni da parte della difesa, che ha messo in dubbio l’obiettività del perito, allegando (senza riscontro alcuno) che lo stesso, appartenente a una forza di polizia come i consulenti del Pm e, tra l’altro, facente parte di uno stesso gruppo scientifico cui collaborano vari rappresentanti di forze di polizia, avrebbe inteso favorire il collega italiano o, in mancanza, grossolaneamente errato nelle proprie nelle proprie valutazioni.

Al di là della gratuità delle affermazioni della difesa, che presuppongono che un alto funzionario della Polizia Federale Tedesca, stimatissimo negli ambienti scientifici internazionali, alteri la verità in un procedimento per omicidio per favorire un Colonnello dei Carabinieri italiano (che, è vero, insieme ad altre decine di esperti fa parte di un medesimo raggruppamento scientifico) va comunque notato che quanto indicato dalla difesa è contrario a logica, atteso che le conclusioni del Pm ignoravano completamente i pantaloni del pigiama e ritenevano l’indossamento della casacca, mentre il Dr. Schmitter ha ritenuto indossati i pantaloni e probabilmente non indossata la casacca. Si tratta, sotto il profilo tecnico, di decisioni pressoché opposte.



DALLA SENTENZA, PAG. 20

[...] Al di là del primo colpo, che non lascia tracce di cast off, gli altri sedici devono dunque essere stati inferti dall’assassino inginocchiato sul letto in corrispondenza della zona del piumone priva di macchie di sangue. Come chiaramente indicato dal Dr. Schmitter non è tecnicamente possibile determinarsi in senso diverso, atteso che le tracce di cast off indicano con certezza che l’assassino si trovava al di sotto di quel punto dove le tracce sono state riscontrate. E al di sotto di quel punto vi è, in effetti, proprio una zona d’ombra – priva di macchie – sul piumone. Sui pantaloni del pigiama (cfr. perizia pag. 7 ud. 28.4 pag. 20 ss.; 35-36 ud. 28.6 pag. 50) sono individuabili piccole macchie di sangue che non si ritrovano attorno alla zona d’ombra del piumone, dove si assume fosse posizionato l’autore del delitto (ud. 28.4 p. 23 - 40 ss.; ud. 28.6 p. 67). Ciò rende del tutto inverosimile che il pantalone fosse appoggiato in quel punto della superficie del piumone, senza essere indossato: è infatti privo di logica pensare che le macchie di sangue di quelle caratteristiche si possano occasionalmente essere formate soltanto sul pantalone, e non anche sulle zone del piumone circostanti il luogo di appoggio del pantalone non indossato.



Il Colonnello dei Carabinieri e il Dr. Schmitter appartengono al medesimo raggruppamento scientifico e sono entrambi esperti di «Bloodstain Pattern Analysis», perché giungono a diverse conclusioni? Sulla casacca sono state scritte centinaia di pagine e con «una sintetica relazione» questo enorme lavoro viene vanificato.

Tesi dell'accusa

Il Colonnello dei Carabinieri e il Dr. Schmitter appartengono al medesimo raggruppamento scientifico e sono entrambi esperti di «Bloodstain Pattern Analysis», perché giungono a diverse conclusioni? Sulla casacca sono state scritte centinaia di pagine e con «una sintetica relazione» questo enorme lavoro viene vanificato.




Da: Birillino8 Inviato: 15/12/2005 21.42
SENTENZA DI CONDANNA
COMMENTATA CON
I VERBALI AGLI ATTI
PARTE IV - IL QUADRO INDIZIARIO
PUNTO 3
Il Giudice:


3) La singolarità delle poche credibili circostanze riferite dalla Franzoni circa la mancata chiusura a chiave della porta di ingresso della casa, determinata dall'esigenza di non svegliare Samuele (in realtà ben vigile) e contraria alla normale condotta della Franzoni stessa, le altre pochissime volte (3 o 4) in cui il bambino era stato lasciato solo a casa.

Annamaria Franzoni, in sede di SIT rese il 6.2.02 ha dichiarato di non aver chiuso a chiave la porta d’ingresso per paura di far rumore, in quanto il giro di chiave poteva essere sentito dal bambino. Tutto ciò, a ben vedere, non ha senso alcuno. Intanto, come affermato dall’imputata nel medesimo interrogatorio, Samuele era sveglio, anche se non si voleva alzare



Il Giudice scambia le persona, era Davide che non si voleva alzare

... (7,40) io sono andata in camera di Davide perché avevo sentito che si girava e gli ho detto che era ora di alzarsi. Come tutte le mattine lui non aveva voglia tanto che gli ho proposto di venire un pochino nel mio letto. Siamo andati in camera mia e ci siamo messi sul letto sotto le coperte per fare coccolino. Quando ho visto che erano già le 7,50, ho detto a Davide che bisognava alzarsi per fare colazione, lui mi ha detto che non avrebbe mangiato, così siamo ancora rimasti nel letto...

Il Giudice

l’imputata ha anzi precisato: “mentre stavamo uscendo ho sentito Samuele piangere e chiamarmi”. Sarebbe stato ben più logico chiudere la porta di casa, per evitare che il bambino si facesse venire in mente di uscire, per seguire la madre e il fratello, eventualmente facendosi del male. La madre, poi, aveva appena acceso il televisore: non si giustifica, dunque, questa assunta preoccupazione di evitare ogni rumore, tra l’altro facilmente coperto dal televisore.

Per capire la logica delle affermazioni della Franzoni e sufficiente leggere tutti i verbali non solo qualche riga come fa il Giudice. Tra l’altro già l’avvocato Grosso nel marzo del 2002 aveva affrontato “scientificamente” questo punto per il tribunale del riesame (Carta canta).

La Franzoni dice di accendere la televisione (al piano superiore rispetto al piano del letto del bimbo) per dare una senzazione di presenza in casa sebbene stesse per uscire per accompagnare Davide... il rumore della serratura attivata dalla chiave avrebbe invece fatto capire a Samuele che era uscita di casa; per il rumore dello scrocco non c’era problema per il fatto che la porta veniva accompagnata da una maniglia presente anche all’esterno.
Il problema non è rumore o silenzio ma far sentire che c'è qualcuno in casa e che nessuno sta uscendo.

30/01/2002: Stefano.
Dopo aver fatto colazione insieme io e mia moglie lei è scesa a svegliare Davide ed io sono uscito dal garage che si apre e chiude automaticamente era le 7,30-7,35. La porta sopra era chiusa a chiave anche se quando mia moglie accompagna i bambini la lascia aperta, cioè non chiusa a chiave...

30/01/2002: Annamaria.
... Sono scesa dalle scale ed ho visto che lui ne aveva fatte metà, l’ho ripreso l’ho portato nel mio letto l’ho posato nel letto posizionato su un finaco destro e l’ho coperto sino all’altezza della spalla. Gli ho detto di stare tranquillo gli ho dato un piccolo fazzoletto che usava sempre per fare la nanna, dopo di ché sono risalita ho acceso la televisione perché così era più tranquillo e sono uscita di corsa per accompagnare Davide al pulmino in fondo alla strada...


31/01/2002: Annamaria.
... Davide è uscito e mentre stava uscendo io ho sentito Samuele che piangeva e l’ho visto subito che era a metà scala. Io sono quindi scesa ho preso Samuele l’ho messo nel mio letto nella mia parte gli ho detto di stare un po’ lì che io ero in casa, dicendogli che avevo già accompagnato Davide a scuola per non impensierirlo, dopo di che ho acceso la televisione e sono uscita con le scarpe appena messe e da allacciare, ho lasciato le ciabatte nella zona antistante il bagno vicino la porta d’ingresso. Ho chiuso la porta molto piano senza girare la chiave, che è rimasta inserita nella serratura nel lato interno della porta per non fare rumore, e poi sono andata giù per la strada dove già c’era Davide, percorrendo la scala della casa piano per non fare rumore

6/02/2002: Annamaria.
... e mentre stavamo uscendo ho sentito Samuele piangere e chiamarmi. A quel punto Davide è uscito ed io sono scesa giù da Samuele che era sulle scale, l’ho portato nel mio letto dicendogli di stare tranquillo che io ero in casa e di riposare. L’ho posizionato su un fianco, gli ho rimboccato le coperte e ho risalito la scala, ho acceso la televisione, ho preso la giacca e ho messo le scarpe e, facendo molta attenzione, ho aperto la porta, non chiudendo la chiave nell’uscire per paura di fare rumore perché il giro di chiave nel silenzio poteva essere sentito. ... Dall’inizio della scuola avrò lasciato a casa da solo Samuele al massimo 3 o 4 volte, chiudendo sempre la porta

16/03/2002: Annamaria.
... dico a Davide di uscire, mentre giro la chiave sento Samuele, l’ho trovato nei primi gradini, mezzo addormentato, io l’ho abbracciato l’ho preso in braccio, l’ho messo sul letto, su un fianco, l’ho rassicurato, gli ho dato un fazzoleto che a lui piace molto e gli ho detto che Davide è andato a scuola, la mamma è qui con te. Allora sono andata su, ho messo le scarpe ho acceso la televisione, sono uscita facendo piano, non ho chiuso la porta per non far rumore, in quanto essendo la casa di cemento armato si sente quando si chiude a chiave, ho fatto piano, giù nell’asfalto ho allacciato le scarpe, corro dietro Davide... Quando sono tornata indietro, per entrare in casa ho spinto la maniglia e sono entrata... Voi dovete fare di tutto per trovare chi è stato. Io mi sono sempre preoccupata di dare ad entrambi lo stesso affetto, non ho chiuso la porta per non svegliarlo...



Per una persona nata e cresciuta in città è inconcepibile uscire di casa e non chiudere a chiave la porta. Annamaria è nata ed ha vissuto in un paese di 200 abitanti dove è normale non chiudere la porta se si esce per breve tempo.

Per il Giudice tutto questo è illogico; per Annamaria invece è naturale perché lei non ha paura di svegliare Samuele (si stava infatti riaddormentando) ma di non fargli capire che sta uscendo.

Il Giudice

Non solo: nell’immediatezza, alle domande della Satragni circa l’avvenuta chiusura della porta, la Franzoni rispondeva: “non sono stupida, era chiusa e so bene quello che faccio” (dich. Satragni in data 31.1.02).

Qui il Giudice Gramola si confonde e così elima il confronto con altri due verbali. Infatti non citando l’originale come si vede subito qui sotto, elemina i due veri protagonisti che sono il Dott. Iannizzi ed il collaboratore Bianchi. Come si vede non è la Satragni a fare la domanda ad Annamaria! Vediamo.

Verbale citato 31/01/2002 Satragni

A.D.R. Dopo che il bambino è stato barellato, il dottor Iannizzi, o forse un altro collaboratore, ha detto che poteva esserci stato qualcuno che era entrato dall’esterno. A ciò la signora Annamaria rispondeva, quasi infastidita, che questo non era possibile perché “... Non sono stupida, era chiuso e sò bene quello che faccio”.

Come si vede non è la Satragni a fare la domanda ad Annamaria e Annamaria non sta parlando con la Satragni; bisogna verificare Iannizzi ed il collaboratore, tale Bianchi, che sono i veri interlocutori della Franzoni secondo il teste Satragni. Cosa appare:

31/01/2002 Iannizzi:
A.D.R.: “no con la madre non ho scambiato alcuna parola, nè lei mi ha chiesto nulla. Ovviamente avevo focalizzato la mia attenzione sul bambino e la madre, ricordo che si muoveva in maniera confusa”

9/02/2002 Bianchi.
Domanda: “sul posto, ha parlato con la madre?”
Risposta: “No”
Domanda: “Ha sentito pronunciare parole alla madre o dal padre presenti sul posto?”
Risposta: “No, non ci ho fatto caso. Il padre, ricordo ha detto la frase che ho detto prima (non sentirti in colpa rinquorandola quindi...).”

Il Giudice


Ancora, la stessa Franzoni, nel medesimo verbale di SIT del 6.2.02, ha dichiarato: “Dall’inizio della scuola (e quindi in oltre quattro mesi) avrò lasciato a casa da solo Samuele al massimo 3 o 4 volte, chiudendo sempre la porta”.
Questa frase perde il valore datole dal Giudice se la si legge nel contesto del verbale (che in parte è già stato citato sopra).

Il Giudice


A ciò si può aggiungere che l’attuale imputata, davanti al Gip (int. p. 53), ha ricordato che di solito era Samuele che svegliava Davide e che il primo accompagnava volentieri i due fino al pulmino..



Ciò non pare molto logico con quanto appena citato dallo stesso giudice.

Il Giudice


In particolare la Franzoni ha affermato con assoluta certezza che da quando la famiglia era rientrata dalle vacanze natalizie, non vi era mai stata una sola volta nella quale Samuele era rimasto da solo in casa. Sulla base di quanto finora esposto appare evidente come le dichiarazioni di Annamaria Franzoni, al riguardo, siano inverosimili. Appare infatti davvero singolare che la donna, proprio quel giorno, pur non avendo mai agito nel medesimo modo in precedenza, abbia lasciato da solo in casa il bambino più piccolo senza chiudere la porta a chiave come pure aveva fatto nelle altre pochissime occasioni in cui il bambino era rimasto da solo. E ciò nonostante il bambino fosse agitato, piangesse (ciò che costituisce un motivo in più per chiudere la porta) e per l’inconsistente ragione di far piano a fonte di un televisore appositamente acceso in quei momenti. Non si dimentichi, poi, come or ora rilevato, che alla Satragni, nell’immediatezza, la Franzoni, con fare risentito, aveva dichiarato di aver chiuso la porta. Ritiene questo giudicante che le affermazioni dell’imputata in ordine all’omessa chiusura a chiave della porta siano quasi certamente false.


Tutte le conclusioni giudice sono da rigettare visto che partono da premesse arbitrarie e a volte erronee!

Il Giudice


Non può però dirsi raggiunta la certezza assoluta al riguardo, non essendo inimmaginabile, pur se grandemente difficile, che la donna possa essersi confusa parlando subito con la Satragni e abbia agito, per motivi non precisabili, proprio nella presente occasione in modo difforme dall’abitudine e da logica.

Questo punto è falso, come dimostrato prima.

Il Giudice

Per l’effetto, sotto questo profilo, si è in presenza di un mero (pur se cospicuo) elemento di sospetto a carico di Annamaria Franzoni e non di un indizio (o meglio, di un elemento di prova: se la porta fosse stata chiusa a chiave, non essendovi forzature, sarebbe direttamente derivata la responsabilità penale della donna). è infatti carente il requisito della certezza. Tuttavia, l’elemento ora in esame ha valore indiziario sotto un altro profilo. La donna non aveva l’abitudine di lasciare solo in casa Samuele. Le 3-4 volte che lo ha fatto aveva poi sempre chiuso a chiave la porta.


L’abitudine qui viene cambiata per il fatto che Samuele si era svegliato, se Samuele non si fosse svegliato forse avrebbe fatto come le altre volte!

Il Giudice


Ciò permette di comprendere, con certezza, che non è possibile che taluno abbia programmato l’omicidio con riguardo ad abitudini che la Franzoni non aveva. Si tratta di un elemento grave, in quanto idoneo ad escludere un’azione preordinata che sarebbe indubbiamente stata dotata di maggiori possibilità di riuscita stanti i tempi ristretti a disposizione e le condizioni dei luoghi; preciso in quanto dotato di coerenza intima e certa. Non si tratta, evidentemente, di un elemento di prova in quanto disgiuntamente da altri dati non è idoneo a consentire al giudicante una valutazione in termini di certezza processuale in ordine al fatto da accertarsi (l’autore dell’omicidio).





Conclusione
Non sarà una prova fondamentale però:

1. va a sommarsi agli altri indizi;
2. dimostra come a tutti i costi non si vuole credere alla Franzoni;
3. dimostra come i verbali vengono interpretati a piacimento.














 
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